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Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio si applica in via generale dal 12 agosto 2026. Non tutte le prescrizioni sostanziali diventano operative nello stesso momento, perché il regolamento prevede scadenze differenziate. Da subito, però, diventa centrale la capacità di organizzare la valutazione della conformità, la documentazione tecnica e la dichiarazione UE prevista dagli articoli 38 e 39 e dagli allegati VII e VIII.

Il PPWR assegna obblighi diversi a fabbricanti, produttori, importatori e distributori lungo la catena del valore degli imballaggi. Una stessa impresa può ricoprire più ruoli, in base a chi progetta o commercializza l’imballaggio, a chi lo immette sul mercato e allo Stato membro interessato.

Fabbricante e produttore non coincidono: il primo risponde soprattutto della conformità tecnica, della documentazione e della dichiarazione UE di conformità, mentre il secondo è il soggetto tenuto agli obblighi di responsabilità estesa del produttore e alla gestione del fine vita dell’imballaggio. Importatori e distributori devono invece verificare che gli imballaggi siano correttamente documentati e conformi prima di immetterli o renderli disponibili sul mercato.

 

La dichiarazione PPWR non è un modulo da firmare alla fine

Il fabbricante deve valutare la conformità dell’imballaggio ai requisiti applicabili e redigere la dichiarazione sotto la propria responsabilità. La dichiarazione sintetizza il risultato, mentre la documentazione tecnica deve contenere le evidenze che lo sostengono. In base alla procedura ordinaria di controllo interno della produzione, non è prevista una validazione preventiva generalizzata da parte di un organismo terzo.

Questo non rende la dichiarazione “debole”. La rende responsabile. Il fabbricante deve sapere quali requisiti degli articoli da 5 a 12 si applicano al proprio imballaggio e deve poter dimostrare le valutazioni effettuate. Composizione, sostanze, riciclabilità, contenuto riciclato, compostabilità, minimizzazione e
riutilizzabilità richiedono dati e metodi diversi. Una firma non può sostituire un dossier.

La filiera è decisiva. I fornitori di imballaggi e materiali devono mettere a disposizione informazioni e documenti utili alla dimostrazione della conformità. Il fabbricante deve verificarne pertinenza, coerenza e aggiornamento. Ricevere un certificato o una scheda tecnica non trasferisce automaticamente la responsabilità al fornitore.

 

Per i produttori di imballaggi PPWR ed EPD convergono tra loro

La Dichiarazione Ambientale di Prodotto, o EPD, non sostituisce la dichiarazione UE di conformità e non certifica automaticamente il rispetto del PPWR, ma è uno strumento di supporto verificato che ne facilita l’adempimento. È uno strumento costruito attraverso uno studio LCA e pubblicato secondo regole di categoria di prodotto, le PCR.

A giugno 2026 è stata pubblicata la nuova ISO 14025:2026, che definisce le EPD come dichiarazioni ambientali fondate sulla valutazione del ciclo di vita e sottoposte a verifica indipendente. Il processo comprende la selezione delle PCR, la raccolta dei dati, lo studio LCA, la redazione della dichiarazione e la verifica secondo le regole del programma scelto.

Il vantaggio è concreto. La EPD rende trasparenti gli impatti ambientali lungo le fasi considerate e consente di leggere dove si concentrano i carichi maggiori. Materie prime, energia, trasporti, processi produttivi e fine vita smettono di essere una narrazione generica e diventano elementi misurabili.

 

Per chi produce packaging, la verifica diventa una leva commerciale

Le imprese che realizzano imballaggi sono chiamate a fornire ai clienti dati più strutturati. Arrivare con una EPD significa offrire una base ambientale verificata che può ridurre tempi di confronto, richieste ripetute e ambiguità nella catena di fornitura. Il valore cresce quando l’EPD è inserita in un sistema documentale coerente con il PPWR.

  • Mappare materiali e fornitori, collegando ogni informazione alla relativa evidenza.
  • Individuare gli hotspot ambientali e orientare le scelte di ecodesign verso interventi misurabili.
  • Rispondere con maggiore solidità ai clienti, che devono a loro volta costruire dossier e dichiarazioni di conformità.
  • Comunicare con meno rischio, distinguendo i requisiti normativi dai risultati ambientali effettivamente verificati.

 

Il vero salto è passare dalla conformità al miglioramento

Il PPWR spinge le imprese a conoscere meglio gli imballaggi che immettono sul mercato. L’EPD permette di usare quella conoscenza per migliorare il prodotto. Il primo strumento presidia la conformità; il secondo rende leggibili gli impatti e aiuta a confrontare scenari di intervento.

La scelta più debole è affrontare i due percorsi separatamente, duplicando raccolte dati e responsabilità. La scelta più efficace è costruire un unico inventario tecnico e ambientale, capace di alimentare documentazione PPWR, LCA, EPD, richieste di filiera e comunicazione. È qui che la sostenibilità smette di essere un adempimento e diventa governo del prodotto.

 

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